E’ a tutti noto che la legge n. 160/2019 ha smontato l’impianto normativo della legge n. 147/2013, a mezzo della quale era nata l’imposta unica comunale, composta da Imu, Tari e Tasi. Il primo periodo del comma 738, infatti, abolisce la Iuc, ad eccezione della Tari. Ad una pur sommaria lettura si potrebbe concludere che della triade, resiste solo la Tassa sui rifiuti (Tari). Ma è proprio così? Per la Tasi, tutti d’accordo, ma per l’Imu? La seconda parte del citato comma precisa che l’Imu è disciplinata dai commi da 738 a 783. E qui sorgono i primi dubbi: se il legislatore ha voluto nella prima parte confermare solo la Tari, come mai, poi, hai utilizzato il verbo «disciplinare» e non il verbo «istituire»? Disciplinare implica l’esistenza dell’imposta ma con nuove «regole del gioco». Se si legge, inoltre, il comma 780 che ha abrogato espressamente l’art. 8 del dlgs n. 23/2011 eccetto il comma 1 che ha istituito l’Imu nove anni or sono, le perplessità aumentano: è davvero abrogata la vecchia Imu? La questione ha una certa rilevanza. Se si tratta di un tributo nuovo, necessariamente occorre: nominare un funzionario responsabile e qualsiasi atto non può essere firmato dal vecchio funzionario, nominato sulla base della vecchia normativa Imu. Redigere un nuovo regolamento e in mancanza non si potrà applicare quello precedente; deliberare le aliquote e, in mancanza, si devono applicare le aliquote di base. Se l’Imu 2020 rappresenta, invece, una versione restaurata della vecchia Imu, si potrebbe continuare ad applicare il vecchio regolamento, almeno per le parti compatibili e si potrebbe evitare, almeno per il 2020, di approvare nuove aliquote, rendendo così utilizzabili quelle approvate per il 2019. Il ministero, con la circolare n. 1/Df del 2020 ha sposato quest’ultima teoria, affermando che la disciplina dell’Imu, contenuta nella legge n. 160/19, si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa.


A sostegno della tesi ministeriale vi sono:


a) il comma 767, in base al quale in caso di mancata pubblicazione delle delibere sul sito www.finanze.gov.it entro il 28/10/2020, si applicano le aliquote e le detrazioni Imu vigenti per l’anno 2019, e non le aliquote di base, da utilizzare se l’Imu fosse un nuovo tributo;


b) il comma 762 che dispone, in sede di prima applicazione dell’imposta, di corrispondere la prima rata in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per il 2019, e non pari alla metà di quanto dovuto con le aliquote di base.


A dire il vero, pur riconoscendo la scarsa brillantezza del testo di legge, si potrebbe obiettare al pensiero del ministero: se l’Imu 2020 è l’evoluzione normativa dell’Imu precedente, perché il legislatore ha precisato, in merito alle dichiarazioni, che restano ferme quelle già presentate? Perché in diversi punti ha riscritto le stesse norme già esistenti che ha abrogato? Perché esordisce con la prima parte del comma 738, abolendo la Iuc?


Al di là delle teorie che son nate e che potranno nascere sul tema, è preferibile che il comune sia vicino ai contribuenti, soprattutto in questo periodo, operando in assoluta trasparenza e chiarezza e procedendo a: a) nominare il funzionario responsabile, richiamando il comma 778 che peraltro prevede espressamente la rappresentanza in giudizio; b) redigere un nuovo regolamento anche e soprattutto perché il comma 777 prevede alcune possibilità non espressamente previste dalla vecchia normativa; c) approvare e pubblicare le aliquote 2020 quanto prima.